(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 12 settembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2668 del 24 luglio 2006; Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2006, registro n. 1, foglio n. 21 Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito: «1. Gli acquicoltori hanno l'obbligo di favorire lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico composto dalle specie autoctone in tutte le classi di eta' e adeguato ai fattori ambientali e nutritivi dell'acqua, cosi' da garantirne la produttivita' naturale. Tale obbligo non si estende alle acque fortemente e perennemente alterate.».