(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 37 del 12 settembre 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 2668 del 24
luglio 2006;
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 24 agosto 2006, registro n. 1,
foglio n. 21
                               Art. 1.

   1.  Il  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del presidente della
provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito:
   «1.  Gli acquicoltori hanno l'obbligo di favorire lo sviluppo e la
conservazione   di   un  popolamento  ittico  composto  dalle  specie
autoctone in tutte le classi di eta' e adeguato ai fattori ambientali
e   nutritivi   dell'acqua,  cosi'  da  garantirne  la  produttivita'
naturale.  Tale  obbligo  non  si  estende  alle  acque  fortemente e
perennemente alterate.».